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E' una legge che consente di corrispondere contributi finanziari ad Enti, Istituti, Associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo nazionale, volte allo sviluppo delle esportazioni italiane.
Istituti, Enti, Associazioni che non abbiano per statuto finalità di lucro. Se si tratta di associazioni di categoria, esse devono riguardare un settore produttivo su scala nazionale.
Sono comprese altresì le camere di commercio italo-estere in Italia, iscritte all'albo di cui alla Legge 580/93, art.22 comma 1.
I soggetti beneficiari possono dare mandato di eseguire il programma promozionale alle società di servizi di cui detengono una partecipazione maggioritaria ed il rapporto di mandato deve configurarsi senza profitto.
Deve intendersi senza scopo di lucro l'organizzazione che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento.
Le spese per la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale.
Si considera attività promozionale :
Partecipazione a fiere estere;
Partecipazione a fiere internazionali in Italia( le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);
Servizi di assistenza alle imprese che partecipano agli eventi promozionali (partecipazione di non più di due funzionari);
Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc. redatti in lingua estera;
Pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
Workshop, conferenze ed incontri con operatori e giornalisti esteri;
Viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;
Ricerche di mercato effettuate da agenzie specializzate;
Corsi professionali ed educationals per operatori esteri;
Apertura sito internet (in lingua estera).
Sono escluse le spese destinate ad obiettivi puramente commerciali.
Al fine di un efficace uso delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono ammissibili i progetti che riproducono quelli realizzati con finanziamento pubblico dall'ICE.
Tutti i Paesi esteri.
L'Italia per quanto riguarda eventi a carattere internazionale.
Fino ad un massimo del 50% delle spese preventivate ed ammesse (70% nel caso di soggetti che rappresentano le imprese di più regioni ubicate nei territori dell'obiettivo 1 (attualmente sono: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
Presentazione al Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi Div.III
Viale Boston, n.25
o Viale America, n.341
00144 Roma
della domanda in bollo , firmata dal legale rappresentante, entro il termine fissato dall'Amministrazione con apposito decreto emanato annualmente.
ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI :
il programma dal quale risulti in modo analitico i progetti da cui è composto, la scelta del mercato estero, la descrizione delle azioni, gli obiettivi, gli indicatori, gli standards, il ruolo di eventuali partners pubblici e privati, l'ammontare e la tipologia della spesa in euro al netto di IVA, il piano di copertura finanziaria, le imprese italiane beneficiarie; il programma deve intendersi all'annualità di bilancio;
l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo richiedente (vigenti alla data della domanda);
la composizione degli organi collegiali;
il bilancio relativo all'esercizio precedente;
le attività svolte nell'esercizio precedente e quelle programmate per il futuro;
l'atto da cui risultino i poteri del firmatario della domanda;
il riepilogo relativo alle azioni con il dettaglio dei singoli importi al netto IVA, corredato dai preventivi originali di spesa;
la dichiarazione circa l'eventuale richiesta ad altri enti di contributi.
Ministero delle Attività Produttive
Viale Boston, n.25
o Viale America, n.341
00144 ROMA
Tel. 0659931 centralino
Direzione Generale per la promozione degli Scambi - Div.III Link:http://www.mincomes.it/strumenti/capitolo_a/1083_54.htm