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La legge disciplina il settore delle Camere di Commercio italiane all'estero , stabilendo:
i criteri che presiedono alla concessione ed alla revoca del riconoscimento ufficiale;
I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
Le associazioni di operatori economici libere, elettive, costituite all'estero, da almeno due anni, dalle imprenditorie italiane e locali al fine di incrementare le relazioni economico-finanziarie tra i rispettivi Paesi, possono richiedere il riconoscimento ufficiale come Camere di Commercio Italiane all'Estero.
le Camere di commercio italiane all'estero, che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale possono richiedere il cofinanziamneto annuale alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale.
Concessione del riconoscimento ufficiale.
Concessione di un cofinanziamento finanziario annuale sulle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente per la realizzazione del Programma promozionale.
Le Camere possono essere costituite in tutti i Paesi esteri.
Il contributo può essere erogato fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale.
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Direzione Generale per la Promozione degli Scambi
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